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Ordinanza — n. 19469/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds under appeal settlement rules and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19469/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the defendant's claim regarding the sentencing calculation. The defense argued violations of procedural law and lack of reasoning, but the court noted that the lower court had already accepted a plea agreement in the second instance. Consequently, the court ruled that any arguments concerning waived grounds for acquittal or unexamined sentencing conditions were inadmissible because the defendant had renounced them during the appeal process.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: In appeal plea agreements, cassation appeals cannot challenge waived acquittal grounds or sentencing determinations not reflected in the agreement's legality.

Parole chiave

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appeal plea agreement waived grounds acquittal inadmissible appeal procedural waiver sentencing review limits risarcimento per atto illecito accuse di abuso responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Coduti Rocco, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto dall'imputato, rilevato che il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che a seguito della reintroduzione del c.d.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Law n. 103 del 2017
Art. 599, comma 4 cod. proc. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Coduti Rocco, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
«In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto dall'imputato, rilevato che il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102, così massimata:
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CODUTI ROCCO nato a ALBANO LAZIALE il 02/05/1990 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Coduti Rocco, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato, rilevato che il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102, così massimata:

«In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 aprile 2024 fl Il Consigliere estenso