Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to valid exclusion of statutory non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pacifico Barbara inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The defense argued for a violation of law regarding Article 131-bis of the Criminal Code, claiming the statutory ground for non-punishment should have been recognized. The court rejected this, noting that the lower court validly excluded non-punishment based on the objective disvalue of the conduct, including the quantity of doses and location of the seizure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90: The statutory ground for non-punishment under Article 131-bis of the Criminal Code is validly excluded when the objective disvalue of the conduct, assessed through the quantity of substances and circumstances of the seizure, renders the exemption inapplicable.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACIFICO BARBARA nato a ROMA il 08/03/1982 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Pacifico Barbara ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata(numero di dosi detenute, modalità della condotta in relazione al luogo in cui la imputata è stata controllata, modalità di presentazione della sostanza); considerato che tali circostanze sono state apprezzate con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a