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Ordinanza — n. 19467/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of counsel as law requires lawyer signature for personal appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19467/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed it personally without a lawyer, violating a 2017 law requiring lawyer signatures for such filings. The appellant argued the personal filing right was constitutional, but the Court noted this issue was already ruled manifestly unfounded by the Supreme Court. Consequently, the appeal was rejected de plano with a fine imposed on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 1, comma 63 legge n. 103/2017: The requirement for a lawyer's signature on cassation appeals filed personally is mandatory and renders such appeals inadmissible if not complied with.

Parole chiave

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cassation appeal personal filing mandatory lawyer signature inadmissibility procedural law diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
Rilevato che la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 1, comma 63 legge n. 103/2017
Art. 605, comma 5-bis cod. proc. pen.
Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità dei ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod.
Art. 591, comma 1-lett. a) cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),
art. 613 cod. proc. pen
272011:"È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZGOUR KHADIJA nato il 24/05/1973 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto personalmente da Mezgourk:hadija. Rilevato che l'impugnazione risulta essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore. Rilevato che la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» e che tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inarnmissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Considerato, per completezza argomentativa, che la prospettata questione d'illegittimità costituzionale della disciplina che ha introdotto la limitazione di cui si tratta ha già formato oggetto di disamina in questa sede, avendo le Sezioni Unite ritenuto la questione manifestamente infondata [cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 dep. 23/02/2018, Rv. 272011:"È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)"].

Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità dei ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 aprile 2024 Il Consigliere estens