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Ordinanza — n. 19465/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on theft charges, citing lack of interest and incorrect application of aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19465/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of interest, as the second-instance judgment had already rejected the specific grievances raised by the defense. The appellant argued for the application of aggravating circumstances under Articles 624 and 625 of the Penal Code regarding theft in a public office, but the lower court correctly identified the facts based on official service notes. The court ruled that since the appeal did not address any admissible grounds for overturning the second-instance decision, it was procedurally barred from reaching the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 c.p.; Art. 131 bis c.p.; In appeals, a request for cassation is inadmissible if the second-instance judgment has already rejected the specific grievance, rendering the appeal devoid of interest.

Parole chiave

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lack of interest appeal theft public office aggravating circumstances inadmissible cassation procedural nullity facoltà di astenersi dal testimoniare costituzionalità delle leggi diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
Considerato, quanto al lamentato erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n.
Art. 131 bis c.p.
Considerato, quanto al motivo di ricorso riguardante la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 192 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
Considerato, quanto al motivo di ricorso riguardante la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., che, come correttamente argomentato dalla Corte di merito, il reato per il quale è intervenuta condanna (artt.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 38085 del 05/07/2012
Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019
e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici" (così Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, dep.
Sez. 2, n. 1017 del 16/12/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI STEFANO nato a DESENZANO DEL GARDA il 24/06/1988 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Rizzi Stefano, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, connrna 1, n. 5 e 7 cod. pen Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: I) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 624 e 625 cod. pen., nonché degli artt. 192, 546 e 533 cod. proc. pen.; inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 192, 546 e 533 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altra norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 625, comma 1 n.

7) c.p. III) Inosservanza o erronea applicazione della penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; IV) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Vista la memoria depositata per via telematica, in cui la difesa insiste nella richiesta di accoglimento dei motivi di gravame con annullamento della sentenza impugnata.

Considerato che le censure articolate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, riguardanti l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate. La Corte d'appello, con argomentare logico e immune da censure, ha spiegato in motivazione che l'imputato è stato riconosciuto dal personale della Polizia penitenziaria in seguito alla visione del filmato proveniente dalla telecamera installata nella sala ricreativa del carcere.

Della individuazione si dava atto nell'annotazione di servizio presente nel fascicolo processuale, pienamente utilizzabile ai fini della decisione in virtù del rito abbreviato prescelto dall'imputato. La mancata allegazione del CD contenente la registrazione, come ha osservato correttamente la Corte di merito, non incide sulla piena utilizzabilità del contenuto della relazione di servizio, la quale, peraltro, fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze osservate dal verbalizzante ed ivi riportate, stante la sua natura di atto pubblico fidefacente (cfr., ex multis Sez. 5, Sentenza n. 38085 del 05/07/2012, Rv. 253543).

Del tutto generica è la prospettazione contenuta nel ricorso in base alla quale la visione dei filmati avrebbe potuto confutare le circostanze riportate nell'annotazione di servizio: la Corte di merito ha precisato che non vi sono motivi per dubitare del riconoscimento operato dal personale di polizia, che ben conosceva il detenuto per ragioni di servizio. Considerato, quanto al lamentato erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, "In tema di furto, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici" (così Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278154).

Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la doglianza riguardante la mancata ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. è destituita di fondamento: nel richiamare la dinamica dei fatti riportata nella sentenza di primo grado, la Corte d'appello ha evidenziato come nell'annotazione di servizio si facesse riferimento all'azione delittuosa posta in essere da almeno tre detenuti (Rizzi, Derbali e Ripamonti), i quali furono visti scuotere il distributore automatico, appropriandosi di alcuni prodotti ivi contenuti, motivo per cui il primo giudice aveva riconosciuto la ricorrenza dell'aggravante (cfr. pag. 3 della sentenza).

Il fatto che il coimputato Ripamonti sia stato giudicato separatamente e che non si conosca l'esito di tale giudizio, non esclude la ricorrenza dell'aggravante. La norma, invero, esige unicamente che al fatto abbiano partecipato tre o più persone, circostanza di cui il giudice di primo grado ha dato conto in motivazione. La sentenza qui impugnata, conforme a quella del primo giudice, sebbene non abbia esplicitamente affrontato il tema, ha fatto proprie le argomentazioni contenute nella motivazione del Tribunale. In base a consolidato orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr.

Sez. 2, n. 1017:3 del 16/12/2014, dep. 11/03/2015, Rv. 263157). Considerato, quanto al motivo di ricorso riguardante la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., che, come correttamente argomentato dalla Corte di merito, il reato per il quale è intervenuta condanna (artt. 624, 625, comma 1 n. 2 e 7, cod. pen.), punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni, non consente di riconoscere l'invocata causa di non punibilità, ciò anche alla luce della nuova disciplina introdotta dal d.lgs 150/2022, escludendo l'attuale formulazione della norma i reati puniti con pena minima superiore a due anni di reclusione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua