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Ordinanza — n. 19460/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural delay and prohibited re-evaluation of sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19460/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Guida Pasquale inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The court rejected the procedural complaint regarding a missed hearing date because the defense failed to timely communicate the conflict of interest, and the appellate court provided sufficient reasoning. Furthermore, the second ground was dismissed because cassation courts cannot re-evaluate the proportionality of the sentence if the lower court's decision was not arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the defense fails to timely communicate a professional conflict preventing a hearing, and if the appeal seeks a new evaluation of sentence proportionality which is prohibited when the lower court's decision was reasoned and non-arbitrary.

Parole chiave

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inadmissible appeal timely communication professional conflict proportionality review cassation procedure sanzione disciplinare dell'avvocato cancellazione dall'albo avvocati condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014
Occorre peraltro rimarcare come, per consolidato indirizzo di questa Corte, il contestuale impegno professionale da farsi valere innanzi al giudice di merito debba essere tempestivamente comunicato (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Rv.
Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019
Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA PASQUALE nato a NAPOLI il 08/02/1965 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Guida Pasquale, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del delitto di furto aggravato. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato, quanto alla doglianza di carattere processuale riguardante il lamentato mancato rinvio dell'udienza per contestuale impegno professionale del difensore, che la Corte d'appello ha offerto congrua motivazione: in sentenza si legge che, in relazione all'udienza del 5/7/2021 non si rinviene in atti la documentazione comprovante il suddetto impedimento. La difesa avversa in modo generico le argomentazioni illustrate dalla Corte d'appello, riproducendo la medesima doglianza in sede di legittimità. Occorre peraltro rimarcare come, per consolidato indirizzo di questa Corte, il contestuale impegno professionale da farsi valere innanzi al giudice di merito debba essere tempestivamente comunicato (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Rv. 260579) e che, non potendo le parti private inoltrare istanze a mezzo Pec, esse potranno essere prese in considerazione ove siano sottoposte all'attenzione del giudice (cfr.

Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, Rv. 278127). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato Inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il