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Ordinanza — n. 19459/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19459/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19459/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CLOPOTARU ANCA IOANA nato il 14/05/1987 CIURAR LUCIAN STELIAN nato il 19/08/1986 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Clopotaru Anca Ioana e Ciurar Lucian Stelian, ritenuti responsabili nelle sentenze di merito conformi del reato di furto pluriaggravato. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla commisurazione della pena, alla mancata esclusione della recidiva, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla recidiva e le aggravanti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19459/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla commisurazione della pena, alla mancata esclusione della recidiva, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla recidiva e le aggravanti.

Parole chiave

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importanza del successo d'integrazione recidiva nell'infrazione attenuazione della pena ripristino dello stato precedente restituzione dell'assistenza sociale assistenza riabilitativa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CLOPOTARU ANCA IOANA nato il 14/05/1987 CIURAR LUCIAN STELIAN nato il 19/08/1986 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Clopotaru Anca Ioana e Ciurar Lucian Stelian, ritenuti responsabili nelle sentenze di merito conformi del reato di furto pluriaggravato. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla commisurazione della pena, alla mancata esclusione della recidiva, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla recidiva e le aggravanti.

Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto, come nella specie, da adeguata motivazione (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021). Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva qualificata, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso. Rilevato che la motivazione espressa nelle sentenze di merito soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 — 01;

Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 — 01). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in Favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere es