Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of new factual analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Alia Elton inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for a new evaluation of the penalty and the lack of a criminal continuity link between past and current offenses. The court rejected these claims as generic, lacking specific critique of the lower court's reasoning, and contrary to established case law regarding the inadmissibility of re-evaluating sentencing without logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: Appeals based on generic grounds lacking specific critique of the lower court's reasoning or attempting a new evaluation of sentencing are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIA ELTON nato il 28/05/1983 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Alia Elton, ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione e carenza di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.; violazione di legge e carenza dimotivazione con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen. non avendo i giudici di merito riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli di cui alla sentenza della Corte d'appello di Venezia irrevocabile il 10/1/2018.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento delle decisioni di merito ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Considerato che la Corte d'appello ha condiviso la motivazione del primo giudice in ordine alla non meritevolezza della concessione del beneficio delle attenuanti generiche in ragione della mancanza di resipiscenza e della negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti; considerato che le argomentazioni sostenute dalla difesa sono state valutate ai fini dell'applicazione di una pena più benevola, in assenza di elementi idonei a consentire il riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che la concessione del beneficio invocato richiede concreti elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Ritenuto, quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione c.d. "esterna", che la Corte di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, ha sottolineato la notevole distanza temporale tra gli episodi e l'assenza di qualsivoglia elemento che possa far ritenere l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere est