Italian court dismisses drunk driving appeal claiming faulty breathalyzer and pending administrative proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting claims regarding a faulty breathalyzer and pending administrative proceedings. The defense argued that the device was uncalibrated and that administrative defenses were ignored, but the court found no concrete evidence of malfunction. The court emphasized that a positive breath test constitutes proof of intoxication, placing the burden on the defendant to prove instrument errors, which they failed to do.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada; In cases of driving while intoxicated, a positive breath test constitutes proof of intoxication, placing the burden on the defense to substantiate claims of instrument malfunction or lack of proper calibration with concrete evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALATI PAOLO nato a ANAGNI il 08/06/1971 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIARO:SARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Salati Paolo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
b) e 2-sexies cod. strada. Rilevato che la difesa investe la Corte di Cassazione di plurime doglianze, espresse in un motivo unico di ricorso, riguardanti la mancata rilevabilità dagli atti di causa della omologazione, taratura e corretto funzionamento dell'etilometro utilizzato dai verbalizzanti per rilevare lo stato di ebbrezza dell'imputato; la mancata considerazione da parte del giudice della cognizione di tutte le eccezioni difensive formulate nell'ambito del procedimento amministrativo promosso innanzi al giudice di pace i cui atti sono stati prodotti nel giudizio penale; l'assenza di prova dello stato di ebbrezza essendo dubbi i risultati delle misurazioni effettuate con un apparecchio verosimilmente mal funzionante e non correttamente revisionato.
Considerato che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex nnultis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf.
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, RV. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, deo. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). La consolidata giurisprudenza citata ribadisce, altresì, che l'esistenza di un apparato normativo che regola le caratteristiche e i controlli periodici degli etilometri rende non mutuabili i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, in riferimento all'attività di accertamento mediante lo strumento di rilevamento elettronico della velocità, secondo cui è illegittima la disposizione censurata (art. 45 co. 6 cod. strada), nella parte in cui non prevede che i c.d. autovelox siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Con motivazione priva di aporie logiche la sentenza impugnata evidenzia, nel caso esaminato, che: le deduzioni difensive non sono suffragate da elementi concreti suscettibili di avvalorare la tesi del malfunzionamento dell'apparecchio; il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato senza che la difesa avesse avanzato alcuna richiesta di integrazione probatoria sul punto; il ricorrente presentava evidenti manifestazioni collegate allo stato di ebbrezza; l'analisi con il precursore aveva dato esito positivo. Considerato, quanto alla deduzione concernente il ricorso amministrativo, che tra i due procedimenti vi è totale autonomia, essendo l'accertamento di penale responsabilità dell'imputato condotto dal giudice penale in piena autonomia, nel contraddittorio con l'imputato e con l'osservanza delle regole dettate dal codice di rito in materia di valutazione della prova, a nulla rilevando la contestuale pendenza di procedimenti amministrativi.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 i , Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il éresidente Mariarosaria Br