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Ordinanza — n. 19452/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed as untimely; defendants ordered to pay court costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19452/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Butica Dumitrel and Balau Ionut inadmissible because they were filed late. The defendants argued against the Florence Court of Appeal's October 2022 decision, but the court found the appeal was submitted on December 2, 2022, exceeding the fifteen-day deadline. Consequently, the court ruled that the delay was not due to the defendants' fault and imposed fines and procedural costs on them.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 1; Art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b); Art. 591, comma 1, lett. c); Art. 610, comma 5-bis; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals filed after the statutory fifteen-day period are inadmissible ex tunc, and the appellants bear the costs and fines unless they prove the delay was not their fault.

Parole chiave

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untimely appeal statutory deadline inadmissible ex tunc court costs criminal procedure code istanza tardiva di restituzione dei termini termini di ricorso tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 1, c.p.p.
Art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
Art. 585, comma 2, lett. b), c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ex art. 591„ comma 1, lett.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
con procedura de plano come previsto dall'art. 610 comma 5-bis co.
Art. 616, c.p.p.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte Costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUTICA DUMITREL (CUI: 0351N6V) nato il 09/03/1974 BALAU IONUT (CUI: 04GYDCN) nato il 15/05/1990 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEatofr di; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Butica Dumitrel e Balau Ionut avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze in data 18/10/2022. Rilevato che i ricorsi sono inammissibili perché intempestivi.

Risulta, invero, che la motivazione della sentenza sia stata redatta contestualmente. Ne discende che l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 544, comma 1, 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. b), entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla pronunzia della sentenza, ampiamente decorso al momento del deposito del ricorso per cassazione, avvenuto il 3 dicembre 2022 e, quindi, tardivamente. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ex art. 591„ comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con procedura de plano come previsto dall'art. 610 comma 5-bis co. proc. pen.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 4.000,00 per c:iascun ricorrente. P. Q.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pr