Ordinanza — n. 19451/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI ANTONINO nato a CARINI il 15/08/1982 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Oliveri Antonino, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei rei di furto in abitazione aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento. Rilevato che il ricorrente lamenta:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19451/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI ANTONINO nato a CARINI il 15/08/1982 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Oliveri Antonino, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei rei di furto in abitazione aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento. Rilevato che il ricorrente lamenta:
I) mancanza di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione; II) vizio di motivazione a sostegno della ritenuta recidiva. Ritenuto, quanto al primo motivo di c:loglianza, che la Corte d'appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha espresso congrua motivazione in ordine alla entità della pena irrogata a titolo di continuazione, reputando adeguato l'aumento apportato in primo grado in ragione della gravità dei fatti e della negativa personalità dell'imputato. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati dall'imputato, l'ultimo dei quali di recente datazione.
Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024 1 Il Consigliere estensore