Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19450/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming denied statutory mitigation as mere factual complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19450/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Fabio Santino's appeal inadmissible regarding the denial of a statutory mitigation under Article 62(4) of the Penal Code. Santino argued the lower court erred in applying the law and failed to provide sufficient reasoning for rejecting the mitigation. The court ruled that such complaints constitute mere factual grievances already adequately examined and dismissed by the appellate court, which correctly assessed the value of the stolen electricity. Consequently, the appeal was rejected, and Santino was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.: Complaints regarding the non-application of statutory mitigation in cassation proceedings are inadmissible if they amount to mere factual grievances already sufficiently examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
statutory mitigation penal code article 62 cassation inadmissibility factual grievances theft aggravated court costs appellate review furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Rilevato che il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABIO SANTINO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 02/12/1971 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Fabio Santino, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 7 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente. Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel passaggio motivazionale in cui evidenzia come l'energia elettrica sottratta fosse stata utilizzata per alimentare diversi elettrodomestici, escludendo, con argomentare logico, che il valore della res sottratta potesse essere considerato di entità irrisoria, come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità in materia).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle