Ordinanza — n. 19449/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO FRANCESCO nato a TARANTO il 09/0211974 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; b? Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Sannino Francesco, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di furto aggravato e di appropriazione indebita. Rilevato che il ricorrente si duole, nel motivo unico proposto, della manifesta illogicità della motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19449/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; b? Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Sannino Francesco, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di furto aggravato e di appropriazione indebita. Rilevato che il ricorrente si duole, nel motivo unico proposto, della manifesta illogicità della motivazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO FRANCESCO nato a TARANTO il 09/0211974 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; b? Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Sannino Francesco, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di furto aggravato e di appropriazione indebita. Rilevato che il ricorrente si duole, nel motivo unico proposto, della manifesta illogicità della motivazione.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Puesid n