Ordinanza — n. 19447/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEAZIM CETIN nato il 23/09/1977 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Cheazim Cetin, ritenuto responsabile di plurime violazioni dell'art. 7, comma 15-bis cod. strada nelle sentenze di merito conformi. Rilevato che il ricorrente lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato al capo A) della rubrica.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 19447/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 7, comma 15-bis cod. strada nelle sentenze di merito conformi. Rilevato che il ricorrente lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato al capo A) della rubrica.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEAZIM CETIN nato il 23/09/1977 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Cheazim Cetin, ritenuto responsabile di plurime violazioni dell'art. 7, comma 15-bis cod. strada nelle sentenze di merito conformi. Rilevato che il ricorrente lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato al capo A) della rubrica.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso,, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Prpsid