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Ordinanza — n. 19446/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19446/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19446/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE ALESSANDRO nato a DESIO il 04/11/1976 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Carbone Alessandro, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo dedotto a sostegno dell'impugnazione, concernente la mancanza della condizione di procedibilità della querela è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19446/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo dedotto a sostegno dell'impugnazione, concernente la mancanza della condizione di procedibilità della querela è manifestamente infondato.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa lotta contro la frode difesa contro le pratiche commerciali illecite spese di difesa contraffazione frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE ALESSANDRO nato a DESIO il 04/11/1976 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Carbone Alessandro, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo dedotto a sostegno dell'impugnazione, concernente la mancanza della condizione di procedibilità della querela è manifestamente infondato.

Invero, dalla consultazione degli atti risulta essere stata sporta rituale querela dal gestore della farmacia interessata dal furto avvenuto in data 23.10.2016. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Preside te