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Ordinanza — n. 19445/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft, upholding lower court's reasoning and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19445/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding legal application and sentencing. The defendant argued for the application of an aggravating circumstance and a lower minimum penalty, while the appellate court had already provided sufficient reasoning based on established legal principles. The supreme court affirmed that the lower court's decision was logically sound and free from defects, thus maintaining the conviction and order for costs.

Regesto Legislator

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Art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassazione holds that appeals challenging the factual reconstruction and the application of aggravating circumstances must be dismissed if the lower court's reasoning is adequate, logical, and based on correct criteria of inference.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility theft aggravating circumstance video surveillance evidence sentencing minimum penalty logical reasoning standard furto di lieve entità infrazione privilegiata favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen.
Mancata disapplicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.
Art. 133 cod. pen.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena come rideterminata in sentenza alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena come rideterminata in sentenza alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020
ex multis SeZ. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO LUIGI nato a STANS( SVIZZERA) il 16/02/1973 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da De Martino Luigi, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen. nelle sentenze di merito conformi. Rilevato che il ricorrente lamenta: 1.Erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato;

2. Mancata disapplicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen;

3. Mancata applicazione del minimo della pena. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo, che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato, quanto al secondo motivo di doglianza, che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano reiterative di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con adeguata motivazione, conforme ai principi di diritto stabiliti in questa sede (cfr. ex multis SeZ. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157:"In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.").

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena come rideterminata in sentenza alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto della entità del fatto e della negativa personalità dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.

MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere este