Ordinanza — n. 19441/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALE VINCENZO nato a PALERMO il 13/11/1951 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Casale Vincenzo. Rilevato che il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato; omessa valutazione di eventuali cause d'immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che, da ultimo, il ricorrente insta perché sia esclusa la ritenuta recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19441/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato; omessa valutazione di eventuali cause d'immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che, da ultimo, il ricorrente insta perché sia esclusa la ritenuta recidiva.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALE VINCENZO nato a PALERMO il 13/11/1951 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Casale Vincenzo. Rilevato che il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato; omessa valutazione di eventuali cause d'immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che, da ultimo, il ricorrente insta perché sia esclusa la ritenuta recidiva.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Considerato che le doglianze espresse nella impugnazione sono generiche, prive di confronto con le argomentazioni illustrate in motivazione e del tutto carenti di specificità. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Prsictente