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Ordinanza — n. 19440/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19440/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to exclude recidivism. The appellant argued for recidivism exclusion, but the appellate court provided sufficient justification citing the defendant's high criminal capacity and numerous prior convictions. The court ruled the appeal invalid because it lacked specific legal and factual arguments required by law and improperly raised a new issue regarding the lack of a formal complaint (querela) that had not been properly addressed.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 625, comma 3 c.p.: An appeal must specify legal and factual grounds; if inadmissible for lack of a formal complaint, this defect prevails over subsequent procedural changes like the introduction of querel-based admissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds formal complaint requirement recidivism exclusion procedural defect recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 625, comma 3 c.p.
Considerato che la declaratoria d'inammissibilità preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod.
d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150
i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n.
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162
150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano
Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUKILI WAHID nato il 10/09/1972 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Boukili Wahid, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, del reato di furto aggravato, commesso in data 2.2.2022. Rilevato che il ricorrente lamenta l'omessa valutazione del motivo di appello riguardante l'esclusione della recidiva.

Considerato che le ragioni di doglianza non trovano riscontro nella lettura della sentenza impugnata, avendo la Corte d'appello offerto adeguata giustificazione a sostegno del diniego della esclusione della recidiva, ponendo in evidenza la notevole capacità a delinquere dell'imputato, desumibile dall'elevatissimo numero di precedenti penali anche di rilevante gravità dallo stesso annoverati. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisum.

Vista la memoria difensiva depositata per via telematica con cui si chiede la declaratoria d'improcedibilità del reato per mancanza della querela. Considerato che la declaratoria d'inammissibilità preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art.2 lett.

i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162. Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr.

Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468 - 01:"È inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere esten