Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19437/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to specify factual and legal complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19437/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Khaburdzania Saba inadmissible. The appellant challenged a Verona Tribunal sentence for theft and fraud, arguing excessive punishment and legal errors. The Court rejected the appeal because the sole ground of appeal was generic and failed to specify factual or legal complaints as required by law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 56, 624, 625 n. 2, 110, 112 n. 4 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically point out the factual and legal reasons for complaint.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal failure to specify complaints criminal procedure code excessive punishment argument tentata rapina istanza di revisione penale commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 112 n. 4 cod. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHABURDZANIA SABA nato il 24/01/2002 avverso la sentenza del 05/05/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; «. •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 5 maggio 2023 il Tribunale di Verona ha condannato Khaburdzania Saba alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2, 110, 112 n. 4 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., eccessività della pena irrogata e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il