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Ordinanza — n. 19436/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19436/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Romano Carmine inadmissible because it was personally signed by the defendant rather than a qualified lawyer. Although the lower courts had convicted the defendant of a crime under the 1992 law, the Supreme Court ruled that post-2017 procedural reforms require all cassation petitions to be signed by attorneys enrolled in the special registry. The court emphasized that personal authentication of a signature does not cure the defect, as the nature of the appeal demands professional representation.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: The cassation appeal must be signed by a lawyer enrolled in the special registry of the Court of Cassation; a personal signature by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal signature defect special lawyer registry procedural representation requirement qualified attorney mandate menomazione psichica guida in stato di inattitudine inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I.
Art. 571, cod. proc. pen.
Law no. 103 of 23 June 2017
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S.
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO CARMINE nato a OTTAVIANO il 01/03/1954 avverso la sentenza del 12/01/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv)io alle parti; udita la 'relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12 gennaio 2015 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Nola del 12 dicembre 2013 con cui Romano Carmine era stato condannato alla pena di mesi dodici di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con tre distinti motivi: violazione di legge, oltre a mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità del reato ascrittogli; violazione ed erronea applicazione dell'art. 187 d.lgs. n. 285 del 1992; ulteriore violazione di legge.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. E' stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01;

Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C