Cassation court dismisses appeal claiming non-punishment for minor offense due to flawed reasoning on habitual behavior.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly applied the requirements for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued that the lack of recognized non-punishment violated procedural rules, but the court found the first-instance judgment properly evaluated both the minor nature of the offense and the non-habitual nature of the conduct. Consequently, the court ruled that the appeal's legal grounds were not deducible at this stage of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 546 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the lower court correctly identifies the combined requirements of minor offense and non-habitual behavior to exclude punishment under Article 131-bis of the Penal Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROIETTI SENNY nato a GATTINARA il 31/12/1994 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 25 maggio 2023 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Rimini del 13 dicembre 2021, ha applicato, in sostituzione della disposta revoca, la sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto, nel resto confermando la condanna inflitta a Proietti Senny alla pena di giorni venti di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.
b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà, carenza o manifesta illogicità della motivazione e conseguente violazione del disposto dell'art. 546, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Con riferimento all'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, deve essere osservato, infatti, come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 Il Consigliere e