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Ordinanza — n. 19431/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19431/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant merely reiterated arguments from the second-instance judgment without engaging with the specific reasoning of the lower court. The appellant failed to provide a critical argumentative confrontation with the legal and factual grounds established by the appellate court, violating the requirement for a substantive review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must critically confront the reasoning of the contested decision with specific legal grounds and factual elements, and is inadmissible if it merely repeats arguments already rejected in the second instance without engaging with the lower court's arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to confront reasoning reiteration of rejected arguments lack of critical argumentation procedural costs and fine reati qualificati contro gli stupefacenti sanzione penale guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
strada, nonché mancanza o apparenza della motivazione in ordine alla configurazione della sua responsabilità penale; inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 186, comma 7 cod. strada
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186, comma 7, cod.
Art. 187, comma 8 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
artt. 81 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
strada, nonché mancanza o apparenza della motivazione in ordine alla configurazione della sua responsabilità penale; inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INNERO CIRO nato a PESCARA il 24/01/1980 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 31 maggio 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara del 14 marzo 2022 con cui Innero Ciro era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.100,00 di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 186, comma 7 e 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186, comma 7, cod. strada, nonché mancanza o apparenza della motivazione in ordine alla configurazione della sua responsabilità penale; inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; vizio di motivazione in ordine all'erroneo mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello, reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).['inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14