Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to specify factual and legal complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Tripoli's cassation appeal inadmissible because it relied on a single, non-deducible ground of law. The appellant argued for violation of law and defect of reasoning regarding his aggravated theft conviction, but failed to specify factual or legal grounds. The court ruled the appeal inadmissible under Article 591 of the Criminal Procedure Code for being too generic and lacking specific comparison with the lower court's arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly generic and aspecific, failing to pinpoint the reasons for complaint in fact and law or adequately confront the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPOLI GIOVANNI nato a PALERMO il 13/07/1978 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 6 giugno 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 13 dicembre 2022 con cui Tripoli Giovanni era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di furto aggravato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.