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Ordinanza — n. 19429/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19429/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19429/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 12 gennaio 2023 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale del 13 luglio 2022, ha rideterminato la pena inflitta a Ech Charkaoui Yassine nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 180,00 di multa in ordine al reato di furto aggravato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge e inidoneità della motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19429/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge e inidoneità della motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione.

Parole chiave

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pene condizionali ritardo ingiustificato dell'azione penale permesso di promuovere un procedimento penale differimento dell'esecuzione della pena revoca della sospensione condizionale esenzione dalla pena

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ECH CHARKAOUI YASSINE nato il 10/11/1985 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12 gennaio 2023 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale del 13 luglio 2022, ha rideterminato la pena inflitta a Ech Charkaoui Yassine nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 180,00 di multa in ordine al reato di furto aggravato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge e inidoneità della motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la richiesta di concessione dei benefici di legge costituisca un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01). All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 Il Consigliere