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Ordinanza — n. 19428/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19428/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were not new but merely reiterated arguments from the appellate stage. The appellant's lawyer argued for lack of offensiveness and non-punishability, yet failed to engage with the specific legal reasoning provided by the Court of Appeal in its reply. The court ruled that such repetition without a critical confrontation with the lower court's arguments violates procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must present a critical argument against the contested decision by specifically citing the legal grounds and factual elements supporting the dissent, and cannot be declared inadmissible if it merely repeats arguments rejected in the second instance without engaging with the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of arguments lack of critical analysis procedural requirements appellate reasoning motivo insorto dopo la fuga difetto di motivazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
strada, non ricorrendo nella fattispecie alcuna sua responsabilità penale; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 49, comma 2 c.p.
Art. 189, commi 6 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Con sentenza del 19 ottobre 2022 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Treviso del 16 novembre 2021 con cui Pesce Massimo era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs.
art. 131-bis cod. pen
strada, non ricorrendo nella fattispecie alcuna sua responsabilità penale; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE MASSIMO nato a NOALE il 21/03/1965 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19 ottobre 2022 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Treviso del 16 novembre 2021 con cui Pesce Massimo era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: mancanza di motivazione sui suoi motivi nuovi depositati nel giudizio di appello, aventi ad oggetto il profilo della mancanza di offensività delle condotte contestate; erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 49, comma 2, cod. pen. e 189, commi 6 e 7, cod. strada, non ricorrendo nella fattispecie alcuna sua responsabilità penale; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello, reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati - anche solo implicitamente - nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 Il Consigli