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Ordinanza — n. 19426/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19426/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19426/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22 dicembre 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena del 5 novembre 2020 con cui Lambru Dorin e Bereza Lucia erano stati condannati alla pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui agli artt.110, 56, 624 cod. pen. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della recidiva qualificata loro contestata, di cui lamentano l'insussistenza dei necessari presupposti applicativi.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 19426/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della recidiva qualificata loro contestata, di cui lamentano l'insussistenza dei necessari presupposti applicativi.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione adeguamento della pena motivazione del mutamento giurisprudenza riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAMBRU DORIN nato il 19/09/1976 BEREZA LUCIA nato il 10/05/1967 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22 dicembre 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena del 5 novembre 2020 con cui Lambru Dorin e Bereza Lucia erano stati condannati alla pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui agli artt.110, 56, 624 cod. pen. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della recidiva qualificata loro contestata, di cui lamentano l'insussistenza dei necessari presupposti applicativi.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità, essendo essi privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità. Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale dei prevenuti dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensor