Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Gabrieli Graziella and Cuner Sara inadmissible, ordering them to pay court costs. The applicants argued that the lower court failed to provide specific reasoning for rejecting a dismissal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and that the crime was unprosecutable without a formal complaint. The court rejected these claims as generic and non-specific, noting that the applicants did not adequately contrast their arguments with the lower court's detailed justification for criminal liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; Appeals based on generic and non-specific grounds regarding the lack of reasoning for inapplicability of dismissal provisions are inadmissible as they fail to pinpoint factual and legal grievances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GABRIELI GRAZIELLA nato a NOALE il 04/04/1967 CUNER SARA nato a CATTOLICA il 03/04/1987 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9 novembre 2022 la Corte di appello di Potenza ha confermato la pronuncia del Tribunale di Matera del 21 maggio 2018 con cui Gabrieli Graziella e Cuner Sara erano state rispettivamente condannate alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa e di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 700,00 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per non avere i giudici di merito espresso argomentazione alcuna in ordine alle ragioni di inapplicabilità in loro favore del proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il difensore ha depositato successiva memoria con motivi aggiunti, con cui ha eccepito il difetto di procedibilità del reato per mancanza di querela in atti.
2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con censure non deducibili in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità delle imputate e la congruità della pena loro inflitta. Il motivo proposto dalle ricorrenti è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto dei tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata. 2.1.
L'inammissibilità del ricorso preclude la costituzione di un valido rapporto processuale nel giudizio di legittimità, e quindi la possibilità di prendere in considerazione la mancata proposizione della querela, richiesta, nelle more del ricorso, per il reato di furto dal d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155-01). Trova applicazione, infatti, il principio già espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez.
U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, P.v. 273551-01). È, pertanto, inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.igs. 10 ottobre 2022, 'j09--- n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468-01).
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 Il Cons