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Ordinanza — n. 19422/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility because the defendant personally signed the cassation petition instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19422/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Tali Aymane inadmissible because it was personally signed by the defendant rather than a qualified lawyer. The lower court had convicted the defendant of theft and fraud, prompting the appeal which argued procedural flaws and constitutional issues. The court ruled that under the amended Criminal Procedure Code, appeals must be signed by lawyers on the special register, making personal signatures legally ineffective and the constitutional challenge unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a lawyer on the special register of the Supreme Court; personal signatures by the party render the appeal inadmissible, and no constitutional conflict exists regarding this mandatory requirement.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal signature qualified lawyer Criminal Procedure Code special register constitutional challenge persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con due distinti motivi, manifesta illogicità e carenza di motivazione, nonché questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt.
Art. 571, cod. proc. pen.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 117, comma 1, Cost.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S.
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALI AYMANE (CUI.059P7AE) nato il 07/03/1993 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avy.do alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'8 marzo 2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 27 luglio 2022 con cui Tali Aymane era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 80,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con due distinti motivi, manifesta illogicità e carenza di motivazione, nonché questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost.2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. E' stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01;

Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01). Non sussistono i presupposti, poi, per la ritenuta ricorrenza di un contrasto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost., per l'effetto rendendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale eccepita dal Tali con il secondo motivo di ricorso.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore