Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and specific lack of factual and legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mattia Boscolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft solely on grounds of insufficient motivation regarding his defense arguments. The court rejected this claim because the appeal was too generic, failing to specify factual or legal grievances or adequately contrast them with the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the ground of complaint is manifestly inadmissible because it is entirely generic and specific, failing to pinpoint factual and legal grievances or adequately confront them with the contested judgment's arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCOLO MATTIA nato a NOVARA il 22/11/1992 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 23 febbraio 2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Novara del 22 luglio 2022 con cui Boscolo Mattia era stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 824,00 di multa in ordine a diverse ipotesi di furto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e difetto di motivazione in ordine alle argomentazioni difensive dedotte.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il