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Ordinanza — n. 19419/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic lack of motivation claim under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19419/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Chejjare Mohamed Ilyas inadmissible. The appellant argued the lower court lacked logical justification for his conviction and sentencing under Articles 110, 624, 625, and 7 of the Penal Code. The court rejected this claim as generic and non-specific, ruling that the lower court's reasoning was legally sound and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 546 c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: A cassation appeal based on a lack of motivation is inadmissible if the complaint is generic, fails to specify factual and legal grounds, and does not adequately confront the arguments presented in the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of motivation claim generic complaint rejection penal responsibility conviction procedural economy principle aggravamento della pena attenuazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 546 c.p.p.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in relazione all'art. 546 cod.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), c:od.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 546 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in relazione all'art. 546 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEJJARE MOHAMED ILYAS (CUI 0217VRX) nato il 13/04/1988 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 28 novembre 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 9 novembre 2021 con cui - tra l'altro - Chejjare Mohamed Ilyas era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., lamentando l'assenza di un percorso logico-giuridico idoneo ad esplicare l'assunta decisione di condanna, nonché l'adeguamento della pena inflittagli all'effettiva gravità del fatto ed alla sua personalità.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), c:od. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024