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Ordinanza — n. 19418/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19418/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19418/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPI ARTIT nato 11 18/07/1984 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; E CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Con sentenza del 25 ottobre 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale modifica della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Aosta del 20 febbraio 2018, ha rideterminato - per quanto di specifico interesse in questa sede - la pena inflitta a Cupi Artit nella misura di anni due, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 287,00 di multa in ordine ai reati di associazione per delinquere e a diverse ipotesi di furto aggravato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sua assoluzione dai delitti ascrittigli, stante la mancanza di prova certa della relativa sua integrazione; erronea determinazione della pena applicatagli, di cui lamenta l'eccessiva entità, invocando l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, dell'art. 114 cod. pen. e dell'art. 62 n. 4 cod. pen. Il difensore ha depositato successive conclusioni scritte con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 19418/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello, reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Parole chiave

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identificazione credibile deposizione inattendibile testimonianza della vittima atti impugnabili verosimiglianza della persecuzione denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPI ARTIT nato 11 18/07/1984 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Con sentenza del 25 ottobre 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale modifica della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Aosta del 20 febbraio 2018, ha rideterminato - per quanto di specifico interesse in questa sede - la pena inflitta a Cupi Artit nella misura di anni due, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 287,00 di multa in ordine ai reati di associazione per delinquere e a diverse ipotesi di furto aggravato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sua assoluzione dai delitti ascrittigli, stante la mancanza di prova certa della relativa sua integrazione; erronea determinazione della pena applicatagli, di cui lamenta l'eccessiva entità, invocando l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, dell'art. 114 cod. pen. e dell'art. 62 n. 4 cod. pen. Il difensore ha depositato successive conclusioni scritte con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello, reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati - anche solo implicitamente - nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 Il Consig