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Ordinanza — n. 19417/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding traffic offense sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19417/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments sought a re-evaluation of factual findings reserved for the trial court. The appellant challenged the reduction of his sentence and the application of aggravating circumstances for a traffic offense, arguing the lower court failed to properly assess his right to legal counsel during the breath test. The court ruled that the appellate decision was legally sound and within the discretionary limits of the judge of merit, rejecting the claim that the sentencing was arbitrary or unsupported by evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence for that of the court of merit, limiting review to legal vices in the reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition judicial discretion sentencing traffic offense penalty legal counsel rights guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett.
Art. 133 cod. pen.
Art. 186 cod. strada
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIABRANDO ANDREA nato a PINEROLO il 05/08/1985 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15 marzo 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 25 novembre 2021, ha ridotto la pena inflitta a Chiabrando Andrea nella misura di mesi cinque, giorni dieci di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett.

c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale, non risultando adeguatamente comprovata la ritenuta effettuazione dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al momento di espletamento dell'alcoltest; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla avvenuta quantificazione della pena base e della sanzione amministrativa accessoria inflitta; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'aumento di pena disposto per il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-sexies, cod. strada.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il prevenuto in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.

La motivazione resa dalla Corte territoriale, infatti, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato. 2.2. Parimenti inammissibili sono le successive due doglianze, rilevando il Collegio come la decisione impugnata risulti giuridicamente corretta, nonché sorretta da conferente apparato argomentativo quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio e della sanzione amministrativa accessoria inflitta. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'ari:. 133 cod. pen. di irrogare — come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 4Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il PrdideIìte l essandro D'Andrea Donate ranti