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Ordinanza — n. 19414/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justifiable grounds regarding penalty reduction and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19414/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not justifiable in this stage of proceedings. The appellant argued that the appellate court failed to reduce the fine and ignore generic mitigating circumstances, claiming a lack of logical motivation. The court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and that detailed justification for the penalty amount is only required when the sentence approaches the maximum or exceeds the average.

Regesto Legislator

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Art. 133-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal based on alleged lack of motivation for denying statutory benefits or mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning is coherent and does not require detailed justification for a sentence within the normal range.

Parole chiave

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inadmissible appeal penalty reduction mitigating circumstances logical motivation appellate review revisione di una decisione responsabilità penale dei minori tutela del processo decisionale

Disposizioni normative citate

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Art. 133-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della riduzione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 133-bis cod.
Art. 62-bis cod. pen.
La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica poi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della riduzione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 133-bis cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 133-bis cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della riduzione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 133-bis cod.
art. 133 cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della riduzione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 133-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica poi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze 2 ‘PG4- processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO SALVATORE (CUI 04NUY6UA) nato a NOTO il 12/09/1973 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Con sentenza del 2 marzo 2023 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 29 marzo 2022, ha rideterminato la pena inflitta a D'Amico Salvatore nella misura di anni uno, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 412,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99, comma 4, 61 n. 10 e 624-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della riduzione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 133-bis cod. pen., nonché in ordine alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la decisione impugnata risulti, in primo luogo, sorretta da conferente apparato argonnentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolar modo rappresentando, con motivazione adeguata e priva di ogni illogicità, le ragioni per cui non risulta provato lo stato di precarietà economica invece dedotta da parte del ricorrente, di rilievo ai sensi dell'art. 133- bis cod. pen.

D'altro canto, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo eclittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01;

Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica poi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze 2 ‘PG4- processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024