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Ordinanza — n. 19412/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-deducible grounds regarding sentencing discretion and minimum statutory penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19412/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not deducible at the stage of legal review. The appellant challenged a reduced sentence, arguing violations of the prohibition of reformatio in peius and improper application of minimum penalties. The court ruled that detailed justification is only required for sentences near the maximum or above average, leaving the choice of a median or minimum sentence to the trial judge's discretion.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation declares appeals inadmissible when the grounds concern the discretion of the trial judge in setting a sentence within the statutory range, as detailed motivation is not required for sentences not near the maximum or above the average.

Parole chiave

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reformatio in peius sentencing discretion minimum statutory penalty inadmissible appeal detailed motivation requirement revisione della sentenza penale esecuzione della pena detentiva sostitutiva commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SIMONE RAFFAELE nato a BOLOGNA il 17/04/1986 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14 ottobre 2022 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 3 maggio 2021, ha ridotto la pena inflitta a Di Simone Raffaele, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alle contestate aggravanti, nella misura di anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e 707 cod. pen. (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: inosservanza di legge per violazione del divieto di reformatio in peius, per avere la Corte di merito assunto, diversamente dal primo giudice, una pena base superiore al minimo edittale; contraddittorietà della motivazione in ordine al disposto trattamento sanzionatorio, per essergli stata immotivatamente applicata una pena superiore a quella minima prevista; omesso esame dei motivi di appello inerenti alla richiesta di inflizione del minimo edittale con riguardo alla pena pecuniaria applicata.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti giuridicamente corretta, nonché sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore