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Ordinanza — n. 19409/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to critically analyze second-instance court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19409/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were not new but merely reiterated arguments from the appellate court's decision. The appellant complained about the appointment of an office defender and the admissibility of a witness's statements without engaging with the specific legal reasoning provided by the lower courts. The court ruled that such appeals must offer a critical argumentative confrontation with the contested judgment's reasoning, which was absent here.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 c.p.p.; Il ricorso per cassazione è inammissibile se riproduce motivi già esaminati e respinti in secondo grado senza un confronto critico argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.

Parole chiave

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inammissibilita ricorso critica argomentata secondo grado motivi non deducibili diritto di difesa procedure di ricorso difesa d'ufficio motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 c.p.p.
Art. 24 Cost.
e conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., oltre a carenza di motivazione, in particolar modo lamentando l'illegittimità dell'avvenuta nomina in suo favore, nel giudizio di primo grado, di un difensore di ufficio prontamente reperibile, ex art.
Art. 97, comma 4, c.p.p.
24 Cost., oltre a carenza di motivazione, in particolar modo lamentando l'illegittimità dell'avvenuta nomina in suo favore, nel giudizio di primo grado, di un difensore di ufficio prontamente reperibile, ex art. 97, comma 4, cod.
Artt. 107 e 108 c.p.p.
Art. 178 c.p.p.
art. 24 Cost
e conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., oltre a carenza di motivazione, in particolar modo lamentando l'illegittimità dell'avvenuta nomina in suo favore, nel giudizio di primo grado, di un difensore di ufficio prontamente reperibile, ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDINALE GIUSEPPE nato a POLLA il 06/06/1975 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 5 dicembre 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 21 settembre 2016 con cui Cardinale Giuseppe era stato condannato alla pena di anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 5 e 7, 61 n. 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo: con i primi due motivi, violazione ed erronea applicazione degli artt. 107 e 108 cod. proc. pen., in correlato con l'art.178 cod. proc. pen. e conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., oltre a carenza di motivazione, in particolar modo lamentando l'illegittimità dell'avvenuta nomina in suo favore, nel giudizio di primo grado, di un difensore di ufficio prontamente reperibile, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., pur a fronte della intervenuta revoca del mandato conferito al suo difensore di fiducia; con la terza censura violazione di legge, in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese da un teste de relato.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello, reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 Il Consigl