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Ordinanza — n. 19404/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19404/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19404/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6 marzo 2023 il Tribunale di Napoli Nord ha condannato Caiazza Domenico alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione dell'art. 131-bis cod. pen., per intervenuta confusione tra i concetti di recidiva nel biennio e di abitualità del reato; violazione di legge in relazione alla mancata considerazione dell'ipotesi di recidiva nel biennio della guida senza patente come reato autonomo invece che come fattispecie aggravata, sottoposta al giudizio di bilanciamento tra circostanze.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 19404/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione dell'art. 131-bis cod. pen., per intervenuta confusione tra i concetti di recidiva nel biennio e di abitualità del reato; violazione di legge in relazione alla mancata considerazione dell'ipotesi di recidiva nel biennio della guida senza patente come reato autonomo invece che come fattispecie aggravata, sottoposta al giudizio di bilanciamento tra circostanze.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente infrazioni alle norme della circolazione guida recidiva in stato di ebbrezza grave eccesso di velocità multe non pagate risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAZZA DOMENICO nato a NAPOLI il 23/07/1999 avverso la sentenza del 06/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 6 marzo 2023 il Tribunale di Napoli Nord ha condannato Caiazza Domenico alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione dell'art. 131-bis cod. pen., per intervenuta confusione tra i concetti di recidiva nel biennio e di abitualità del reato; violazione di legge in relazione alla mancata considerazione dell'ipotesi di recidiva nel biennio della guida senza patente come reato autonomo invece che come fattispecie aggravata, sottoposta al giudizio di bilanciamento tra circostanze.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con censure non deducibili in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dal giudice di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato in ordine alla fattispecie ascrittagli, oltre alla congruità della pena inflittagli. I motivi proposti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici ed aspecifici, non puntualizzando in modo congruo le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore I