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Ordinanza — n. 19400/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding mandatory comprehensive evaluation of drug trafficking facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19400/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a manifestly unfounded ground. The appellant argued that the lower court failed to recognize the 'minority' hypothesis under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Decree, claiming the presence of symptomatic indices warranted it. The court ruled that the lower court correctly performed a comprehensive evaluation of all factual elements, including the professional nature of the drug dealing, thereby justifying the denial of the lesser offense classification.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; The recognition of the minority hypothesis requires a comprehensive evaluation of all factual elements, and the exclusion of the lesser offense applies if any element indicates a significant degree of criminality.

Parole chiave

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drug trafficking minority hypothesis comprehensive evaluation professional dealing cassation inadmissibility DPR 309/1990 sentencing mitigation reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata configurazione della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
artt. 81 cod. pen
del Tribunale di Foggia dell'8 ottobre 2020, ha ridotto la pena inflitta a La Pietra Matteo nella misura di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.800,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01
Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PIETRA MATTEO nato a TERLIZZI il 01/08/1983 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 febbraio 2023 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Foggia dell'8 ottobre 2020, ha ridotto la pena inflitta a La Pietra Matteo nella misura di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.800,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata configurazione della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, stante la ritenuta ricorrenza degli indici sintomatici stabiliti ai fini dell'applicazione dell'indicata norma.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale per cui il riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr.

Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).

E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.

Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità, e non estemporaneità, con cui l'attività di spaccio veniva svolta da parte dell'imputato, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 Il Consigliere