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Ordinanza — n. 19398/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to argue against appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19398/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gyau Frank inadmissible because it merely reiterated arguments rejected at the appellate level without engaging with the court's reasoning. The appellant claimed the lower court failed to reclassify the offense as personal incitement and ignored mitigating circumstances, but these points were already addressed and dismissed in the second instance judgment. The court ruled that such appeals must provide a specific, argumentative critique of the contested decision's legal and factual grounds, which this petition failed to do.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; Il ricorso per cassazione è inammissibile se riproduce motivi già respinti in secondo grado senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal failure to argue reiteration of rejected grounds cassation procedure lack of specific critique imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con sentenza del 29 giugno 2022 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale dell'8 ottobre 2019, ha rideterminato la pena inflitta a Gyau Frank„ previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R.
Art. 384 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
pen.; violazione dell'art. 62-bis cod. pen. ed illogicità della motivazione, lamentando il mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 384 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
pen.; violazione dell'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GYAU FRANK nato il 07/06/1978 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29 giugno 2022 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale dell'8 ottobre 2019, ha rideterminato la pena inflitta a Gyau Frank„ previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella misura di anno uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte di merito riqualificato la fattispecie contestatagli quale ipotesi di favoreggiamento personale, con conseguente pronuncia della sua assoluzione giusta applicazione della norma dell'art. 384 cod. pen.; violazione dell'art. 62-bis cod. pen. ed illogicità della motivazione, lamentando il mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello, reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254534-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6„ n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 Il Consigli