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Ordinanza — n. 19397/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19397/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19397/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 20 settembre 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Civitavecchia del 18 settembre 2020 con cui Damiani Manuel era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 6.400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 99 cod. pen. e 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla specificazione delle ragioni giustificative del disposto aumento per la continuazione interna.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19397/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv., 99 cod. pen. e 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla specificazione delle ragioni giustificative del disposto aumento per la continuazione interna.

Parole chiave

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motivi di cassazione criminalità persistente recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio aggravamento della pena imputazione per reati di stupefacenti

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANI MANUEL nato a ROMA il 02/08/1979 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 20 settembre 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Civitavecchia del 18 settembre 2020 con cui Damiani Manuel era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 6.400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 99 cod. pen. e 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla specificazione delle ragioni giustificative del disposto aumento per la continuazione interna.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la ritenuta omessa specificazione delle ragioni di riconoscimento della continuazione interna costituisca un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applic:azione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravarne, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P