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Ordinanza — n. 19350/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking association charges due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19350/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay fines and procedural costs. The appellant argued for a violation of law regarding the existence of a participatory conduct in a drug trafficking association. The court rejected this, citing established criteria requiring a stable pact among at least three individuals with sufficient resources and mutual reliance, which the intercepted phone conversations clearly supported.

Regesto Legislator

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Art. 74 DPR 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to demonstrate a specific violation of law or motivation, as the lower courts correctly applied the criteria for an association dedicated to drug trafficking based on stable evidence of a criminal pact.

Parole chiave

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drug trafficking association participatory conduct criminal pact requirements inadmissible appeal procedural costs sanction sufficienza della testimonianza testimone a carico testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 74 DPR 309/1990
Sulaj Armando ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in ordine al reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. n. 7387 del 3/12/2013
Sez. 6, sent. n. 7387 del 3/12/2013, dep.
Sez. 1, sent. n. 10758 del 18/02/2009
258796; Sez. 1, sent. n. 10758 del 18/02/2009, Rv.
Cass., sez. 5, n. 11899/97
Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 Rv.
Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007
252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007 Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULA) ARMANDO nato il 12/05/1984 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Sulaj Armando ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in ordine al reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990. 2.L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla sussistenza della condotta partecipativa.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico è infatti necessario e sufficiente (cfr. Sez. 6, sent. n. 7387 del 3/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 1, sent. n. 10758 del 18/02/2009, Rv. 242897):

a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;

b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;

c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo. Il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede comunque una struttura articolata e complessa, essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento (Cass., sez. 5, n. 11899/97, Saletta, Rv. 209646). I giudici di merito hanno messo in risalto, in modo logico e coerente, gli elementi probatori acquisiti da cui è emersa l'esistenza e la stabilità del patto associativo e della struttura.

Va inoltre ricordato che, nel caso di specie, ci si trova davanti ad una" doppia conforme", per cui ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione ( Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595;

Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007 Rv. 236181). La sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado, richiama le plurime conversazioni telefoniche intercettate, minuziosamente citate ( cfr. pg . 3/8 della sentenza impugnata) dalle quali emerge come il coinvolgimento del Sulaj fosse stabile e incondizionato, e come il predetto avesse assicurato una presenza costante, perseguendo e sostenendo i programmi della associazione, a nulla valendo, a contrario, il fatto che il capo del sodalizio avesse escluso che l'odierno ricorrente facesse parte dell'associazione (assunto totalmente contrario alle inequivoche risultanze probatorie analiticamente richiamate).

Peraltro l'unico motivo di ricorso non solo non attacca i singoli passaggi della sentenza impugnata che analizzano, con lettura logica e coerente, il materiale probatorio acquisito ( ed è quindi aspecifico), ma propone una argomentazioni di 14.71.n mero fatto e puramente alternative alla ricostruzione dei giudici di merito, che gam trovano spazio in sede di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024 Il Qonsigl