Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Art. 610 c.p.p. regarding confiscation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the confiscation of €14,250 found in his possession, arguing a violation of law, while the prosecution and appellant were restricted to specific grounds for such appeals. The court found the appeal manifestly unfounded because the lower court correctly applied the confiscation rule for unexplained wealth disproportionate to income, rejecting generic arguments about family income.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 240-bis c.p. The cassation appeal against a confiscation decision is inadmissible if it fails to cite specific grounds such as lack of correlation between the request and the judgment or illegality of the penalty, as generic challenges to the factual assessment of unexplained wealth do not meet the statutory requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLARA MARCO nato il 14/01/1982 avverso la sentenza del 01/12/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato av 'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Pallara Marco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Lecce in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. L'esponente deduce vizio di violazione di legge con riferimento alla applicazione della confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, pari ad €14.250,00.
2. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sg. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'?trrinea etlirzione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" t (ar . cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio lamentato, pur rientrando tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione, è manifestamente infondato, sicchè va dichiarata la inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
E' difatti applicabile al caso di specie ( giusta il disposto dell'art. 85 bis DPR 309/1990) la norma di cui all'art. 240 bis cod. pen., secondo la quale è sempre disposta la confisca del denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. La sentenza impugnata reca congrua motivazione, perfettamente conforme all'inequivoco disposto normativo. Il giudice di merito ha infatti rilevato, quanto alla somma ingente di denaro, pari a 14.000 euro, occultata nell'armadio della camera da letto del Pallara, la sproporzione tra la somma accantonata e i redditi da lavoro dell'imputato, pari a circa 500 euro mensili, come risultante dalle dichiarazioni reddituali e dalle buste paga.
E' dunque immune censure la valutazione del giudice di merito secondo cui l'ammontare dei guadagni del ricorrente non gli avrebbe consentito di accumulare una somma di tale importo, essendo valutazione ancorata a dati oggettivi la cui lettura è assolutamente logica e congrua. Quanto al riferimento ai guadagni del fratello che giustificherebbe detto accantonamento, si tratta di censura generica, riguardante peraltro redditi non riconducibili direttamente all'imputato.
3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024 Il Consigliere estenso