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Ordinanza — n. 19347/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of fault in the lower court's rejection of recidivism claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19347/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court did not commit a fault in rejecting the recidivism argument. The appellant claimed procedural errors regarding the application of recidivism rules, but the appellate court had sufficiently motivated its decision by highlighting the defendant's lack of behavioral attenuation and specific criminal inclinations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the lower court's decision lacks fault in rejecting the recidivism claim, as sufficient motivation regarding the offender's criminal capacity and conduct is required.

Parole chiave

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recidivism application inadmissibility of appeal lack of fault standard criminal capacity assessment procedural costs sanction motivation requirements Cassation review limits valore litigioso

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, commi 1 e 4, DPR 309/1990

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014
247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrentf al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
sez.3, 27 gennaio 2012, dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzí
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALA' VALENTINO nato a ROMA il 01/03/1965 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1.Valà Valentino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata in punto di responsabilità la sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, DPR 309/1990. 2.L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva. 3.11 ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che nonostante i precedenti penali specifici, di cui uno risalente al 2016 e quindi recente, l'imputato non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, ma anzi, l* una ulteriore recente pendenza per un fatto analogo, unitamente al fatto per cui si procede, rivelavano la peculiare inclinazione a delinquere, dovendosi escludere che si trattasse di una occasionale ricaduta.

Va rammentato inoltre che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzí).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrentf al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024 Il Consigliere estens