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Ordinanza — n. 19342/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19342/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19342/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARCI DOMENICO nato a TARANTO il 22/02/1986 avverso la sentenza del 06/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; E IN DIRMO Scarci Domenico, a mezzo del proprio difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Il ricorrente, con dichiarazione da lui sottoscritta„ ha dichiarato di rinunciare al ricorso in data 7 marzo 2024. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen. Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il presidente

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19342/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Il ricorrente, con dichiarazione da lui sottoscritta„ ha dichiarato di rinunciare al ricorso in data 7 marzo 2024. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen. Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il presidente

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti rinuncia al diritto ritiro della querela penale risarcimento per atto illecito dipendenza da sostanze domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRMO Scarci Domenico, a mezzo del proprio difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., che lo ha condannato per il reato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARCI DOMENICO nato a TARANTO il 22/02/1986 avverso la sentenza del 06/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRMO Scarci Domenico, a mezzo del proprio difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Il ricorrente, con dichiarazione da lui sottoscritta„ ha dichiarato di rinunciare al ricorso in data 7 marzo 2024. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen. Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il presidente