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Ordinanza — n. 19341/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19341/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19341/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la testimonianza dell'agente di PG in ordine al palese stato di alterazione constatato al momento dell'intervento in loco a seguito dell'incidente, consistente nell'eloquio sconnesso della ricorrente; 2\, le modalità del sinistro, segno di evidente e grave disattenzione ( il veicolo aveva urtato contro ambedue i lati della strada);

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19341/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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calcolo del danno caso di rigore economico perdite economiche carenza di sostanza economica aspetti economici spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIO LUCIA nato a EBOLI il 06/08/1991 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Miglio Lucia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di SALEM") Appello di ERZI indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino in ordine al reato di cui agli artt. 186, co. 2 lett. b, 2-bis e 2-sexies, 187 d.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, per aver guidato in stato di ebbrezza e in stato di alterazione da cannabinoidi, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. L'esponente lamenta con unico motivo vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale relativamente al reato di cui all'art. 187 CdS.

2. Il motivo proposto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare la Corte territoriale confuta adeguatamente l'argomento per cui non vi sarebbe prova dello stato di alterazione sta stupefacenti al momento della guida in quanto le analisi dei liquidi biologici non consentirebbero di risalire al momento della assunzione, richiamando I:

1) la testimonianza dell'agente di PG in ordine al palese stato di alterazione constatato al momento dell'intervento in loco a seguito dell'incidente, consistente nell'eloquio sconnesso della ricorrente; 2\, le modalità del sinistro, segno di evidente e grave disattenzione ( il veicolo aveva urtato contro ambedue i lati della strada);

3) il contestuale rilevamento, nelle urine di THC- COOH, segno di una recente assunzione di cannabinoidi;

4) la misura significativa del dato ( 94 a fronte di un cut off di 15). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il 'pr