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Ordinanza — n. 19337/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19337/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19337/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 9 marzo 2022, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., ha rideterminato in mesi due di reclusione ed euro 46,60 di multa la pena inflitta nei confronti di Rendola Ciro in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110 e 624 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 122 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19337/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 625, n. 7, cod. pen., ha rideterminato in mesi due di reclusione ed euro 46,60 di multa la pena inflitta nei confronti di Rendola Ciro in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110 e 624 cod. pen.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori irresponsabilità ripudiazione responsabilità scemata recidiva nell'infrazione verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 122 cod. proc. pen
Il Rendola, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in relazione alla necessità di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., la cui mancanza comporterebbe improcedibilità dell'azione penale.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDOLA CIRO nato a NAPOLI il 27/10/1992 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 9 marzo 2022, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., ha rideterminato in mesi due di reclusione ed euro 46,60 di multa la pena inflitta nei confronti di Rendola Ciro in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110 e 624 cod. pen.

2. Il Rendola, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in relazione alla necessità di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., la cui mancanza comporterebbe improcedibilità dell'azione penale.

3. Il ricorso è inammissibile. In relazione all'unico motivo di ricorso, attinente alla dedotta carenza di legittimazione a proporre querela, va rilevato che, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela): cfr. Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01. Pertanto, il responsabile dell'esercizio commerciale (impropriamente indicato come" rappresentante" del negozio Bricoman) era pienamente legittimato a proporre querela.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci