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Ordinanza — n. 19335/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for theft as arguments lack specificity and fail to challenge the conviction's legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19335/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Valentina Carpineti and Virginia Di Giorgio inadmissible, upholding their convictions for theft. The defendants argued that the lower court failed to clarify individual roles and incorrectly excluded attempted theft, but the Supreme Court found these grounds generic and already addressed by the trial judges. Consequently, the appeals were rejected because they did not offer specific legal challenges to the factual findings or the application of the law.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals must be specific; generic arguments reproducing reasons already rejected by the lower court are inadmissible as they lack the necessary correlation with the contested decision's specific reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic grounds theft conviction concurrent liability attempted vs consummated double jeopardy principle alibi

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 609 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta
I motivi, inoltre, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tale, inammissibili (sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv.
sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma
230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv.
sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo
pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf.
sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo
253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano
240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv.
sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016
sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018
sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARPINETI VALENTINA nato a ANCONA il 04/06/1998 DI GIORGIO VIRGINIA nato a ANCONA il 09/07/2000 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 16 dicembre 2022, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, che dichiarava Carpineti Valentina e Di Giorgio Virginia colpevoli del reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. 2.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione le imputate a mezzo del difensore.

Di Giorgio Virginia articola un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del concorso nel reato, in quanto la dinamica dei fatti non era stata adeguatamente ricostruita sicchè non era possibile chiarire il ruolo di ciascuna nello svolgimento dell'azione. Carpineti Valentina deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità; con il secondo motivo vizio di violazione di legge relativamente alla esclusione della ipotesi di delitto tentato e non consumato. 3 .

Il ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità. Quanto all'unico motivo proposto dalla Di Giorgio e al primo motivo del ricorso Carpineti, va rilevato che la sentenza impugnata ricostruisce senza alcuna frattura logica il compendio probatorio vagliato, argomentando che:

1) l'addetto alla vigilanza aveva riferito di aver seguito le imputate all'interno del centro commerciale senza mai perderle di vista, notando che, uscite, depositavano qualcosa nelle vicinanze del negozio;

2) l'addetta alle vendite aveva a sua volta dichiarato di aver visto le imputate all'interno de negozio disposte separatamente ma sempre in comunicazione tra loro; di aver notato che mancavano due borse dalla vetrina; di aver visto le imputate allontanarsi insieme con passo veloce e senza voltarsi; di aver notato che colloquiavano tra loro facendo il gesto di lasciare qualcosa; di aver poi rinvenuto nelle vicinanze le borse asportate poco prima. I giudici di merito osservano dunque, coerentemente, che il luogo di rinvenimento e le fattezze delle odierne ricorrenti erano perfettamente coincidenti nel narrato dei due testi oculari, deducendone dunque, logicamente, la loro piena corresponsabilità nella condotta delittuosa posta in essere, cui era infatti seguito l'arresto in flagranza da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto.

A fronte di tale coerente tessuto motivazionale, che si salda integralmente, secondo i principi della" doppia conforme", con la sentenza di primo grado, i motivi proposti sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate nella sentenza impugnata. I motivi, inoltre, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tale, inammissibili (sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

4. Quanto alla configurabilità del delitto tentato, oggetto del secondo motivo di ricorso della Carpineti, deve rilevarsi che la doglianza non risulta proposta in sede di appello e che in ogni caso la piena consumazione del reato è perfettamente desumibile dalle modalità del fatto così come ricostruite, dal momento che gli oggetti erano stati portati via dall'interno del centro commerciale e quindi definitivamente sottratti dalla sfera del detentore, essendo del tutto irrilevante che siano stati lasciati nelle vicinanze ( Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, Rv. 269088 01; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 01; Sez. 4 - n. 11683 del 27/11/2018 Rv. 275278 - 01).

4. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 apri