Italian Court dismisses appeal claiming insufficient reasoning for denying generic mitigating circumstances in criminal sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Conversano's appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances by the Court of Appeal of Lecce. The appellant argued the lower court failed to properly justify excluding these statutory factors, while the appellate court relied on the defendant's negative personality profile and prior criminal record. The Supreme Court ruled that the appellate judgment sufficiently addressed the relevant elements under Article 133 of the Penal Code and did not require a detailed analysis of every factor to exclude the benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The court of first instance may exclude generic mitigating circumstances by considering only the predominant negative elements regarding the offender's personality or the crime's nature, without needing to analyze all statutory factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONVERSANO LUIGI nato a FASANO il 15/08/1984 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Brindisi con cui Conversano Luigi era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15 C.d.S., confermando nel resto.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un ivt Cv_,,» ire giudizio dì la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Va altresì rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01;
Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali, e dalla irrilevanza della ammissione del fatto, già di per sé incontestabile, sicchè non emergevano elementi suscettibili di positiva valutazione. Il ricorrente non si confronta con l'esauriente apparato argomentativo della sentenza impugnata, con cui erano analiticamente illustrati i fattori negativi, che non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen, e richiama altresì l'assenza di elementi positivi.
5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il CoOsigliere