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Ordinanza — n. 19330/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding traffic offense reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19330/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for a lighter classification of his refusal to take a second breathalyzer test, but the lower court correctly found the conduct constituted driving under the influence based on the refusal of the second test. The Court ruled the appeal lacked specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, as it failed to address the distinct legal reasoning of the lower judgment.

Regesto Legislator

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Art. 186 comma 7 CdS; Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it reproduces the same grounds already discussed and rejected by the appellate court, lacking the required specificity to constitute a valid ground for review.

Parole chiave

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lack of specificity cassation inadmissibility repetition of arguments driving under influence breathalyzer test refusal Code of Criminal Procedure traffic offense reclassification alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 186 comma 7 CdS
Attilio Angelo Speziani ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe con la quale èstata confermata la condanna in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, CdS.
Art. 186 comma 2 lett. b) CdS
Attilio Angelo Speziani ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe con la quale èstata confermata la condanna in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, CdS.
Art. 114 disp. Att. cod. proc. pen.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 114 disp. Att. cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.
pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf.
sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568
sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez.
sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849
255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez.
sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109
253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez.
sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945
240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez.
sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634
236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez.
sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693
230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPEZIANI ATTILIO ANGELO nato a MANERBA DEL GARDA il 26/05/1953 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Attilio Angelo Speziani ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe con la quale èstata confermata la condanna in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, CdS. L'esponente lamenta vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione al diniego di riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di cui all'art. 186 comma 2, lett.

b) CdS.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha riproposto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica, secondo cui gli agenti operanti, dopo aver eseguito un primo test di prova in base a quanto previsto dalle istruzioni del Ministero dell'interno, che indicavano la necessità di compiere una prima "prova preliminare" e successivamente l'alcool test ( disposizioni in vigore in periodo pandemico), hanno poi correttamente proceduto alla esecuzione del test etilometrico, dando previo avviso di cui all'art. 114 disp.

Att. cod. proc. pen.. Nel corso della esecuzione, il ricorrente si era rifiutato di sottoporsi alla seconda prova, compiendo dunque la condotta descritta dalla norma incriminatrice. Né vi è possibilità alcuna di riqualificare detta condotta come guida in stato di ebbrezza, intanto perché la legge prescrive espressamente due rilevazioni, ed in secondo luogo perché, come ben spiegano i giudici di merito, il comportamento del ricorrente aveva integrato la condotta tipica, avendo il predetto ricorrente ben compreso che la prima prova non poteva avere valore legale, trattandosi di un pre - test e che, pertanto, avrebbe dovuto sottoporsi ad una seconda prova.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024 Il Co si