Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19329/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming non-punishment cause due to lack of judicial motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19329/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to recognize a cause of non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code. The appellant argued the trial court omitted necessary reasoning regarding the exclusion of punishment, but the court held that assessing the gravity of the offense under Article 133 is a discretionary power of the trial judge. Consequently, the appellate decision was upheld because it correctly applied these principles and provided sufficient motivation based on the defendant's habitual criminal record.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131 bis, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: The assessment of the gravity of the offense under Article 133 constitutes a discretionary power of the trial judge regarding the applicability of the cause of non-punishment in Article 131 bis, and such decisions are not subject to cassation review unless motivated with manifest illogic.

Parole chiave

Generato dall'IA
cause of non-punishment Article 131 bis Penal Code gravity of offense Article 133 Penal Code judicial discretion habitual offender inadmissible appeal responsabilità del vettore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
L'imputato, a mezzo di difensore di fiducia, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
art. 131 bis cod. pen
L'imputato, a mezzo di difensore di fiducia, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
SU, n.13682 del 25 febbraio 2016, Tushaj
pen (SU, n.13682 del 25 febbraio 2016, Tushaj).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRIERI JEFFERSON FRANCESCO nato il 02/05/1988 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 7 luglio 2022, con cui Carrieri Jefferson Francesco era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 624 e 625, n. 2 cod. pen.

2. L'imputato, a mezzo di difensore di fiducia, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

3. li ricorso è inammissibile. In ordine all'unico motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, i precedenti penali dell'imputato, riguardanti reati della stessa indole di quello per cui si procede, facendo sì che la sua condotta possa considerarsi abituale. Si tratta di una circostanza indiscutibilmente significativa, rientrante tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen e peraltro impeditiva della applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen (SU, n.13682 del 25 febbraio 2016, Tushaj).

Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 i Il Consi liefre