Italian court dismisses appeal regarding escape from home detention and property damage recidivism. The appeal is inadmissible. The court rejects the claim that the escape constitutes mere rule violation and that recidivism was improperly balanced against generic mitigating circumstances. The appeal is declared inadmissible. The court upholds the conviction for escape and property damage. The appeal is declared inadmissible. The court rejects the claim that the escape constitutes mere rule violation and that recidivism was improperly balanced against generic mitigating circumstances. The appeal is declared inadmissible. The court upholds the conviction for escape and property damage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for escape from home detention and property damage. The appellant argued that his departure from the permitted route constituted only a procedural breach rather than the substantive crime of escape, and that recidivism was incorrectly weighed against generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments by citing established precedent that such conduct fulfills the elements of escape and that balancing recidivism against mitigating factors does not negate the statutory requirement for public prosecution. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court held that departing from authorized routes during home detention constitutes the crime of escape, and that balancing recidivism against mitigating circumstances does not eliminate the public prosecution requirement for property damage offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIDONE SALVATORE nato a NISCEMI il 02/11/1967 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; i-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha condannato Fidone Salvatore alla pena di mesi dieci e giorni dieci di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 385, 56, 624, 625 n.7, 635 cod. pen. All'imputato era contestato che, sottoposto al regime della misura alternativa alla detenzione con il permesso di lavoro, si allontanava dalla propria abitazione, recandosi in contrada valle Niglio a Niscemi, ove tagliava la rete dì recinsione di un fondo di proprietà di Quinci Giuseppa, tentando di impossessarsi di alcune cassette di legno e di limoni, non riuscendovi per cause indipendenti dalla propria volontà.
2. Il Fidone a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato con riferimento al reato di cui all'art. 385 cod pen. 2.2. Vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione alla procedibilità d'ufficio del reato di danneggiamento, in quanto la contestata recidiva era stata dichiarata equivalente alle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi secondo cui integra il delitto di evasione e non di mera trasgressione delle prescrizioni imposte la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con autorizzazione ad assentarsi in determinati giorni ed orari, si allontani dal percorso consentito per commettere un reato ( Sez. 5 , n. 37428 del 04/05/2023, Mokaadi, Rv. 285035 - 01; Sez. 6 , n. 35681 del 30/05/2019, Di Martino, Rv. 276694 - 01).
Quanto al reato di danneggiamento, è principio altrettanto consolidato che la valutazione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., non ne elide la sussistenza né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata: cfr. Sez. U - n. 3585 del 24/09/2020, Rv. 280262 - 01; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044 - 01.
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore I