Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19324/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of lower court's already examined arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19324/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Silvio Amatucci's appeal inadmissible, ruling that all five grounds were merely repetitive of arguments already thoroughly examined by the lower courts. The appellant challenged the conviction for theft, the denial of non-punishability due to minor offense, and the refusal of generic mitigating circumstances and suspended sentence. The court rejected these claims because the lower judges had sufficiently evaluated the evidence and cited relevant factors without needing to address every single element.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance without specific criticism of the reasoning underlying the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive grounds retrial of evidence generic mitigating circumstances suspended sentence denial minor offense exclusion procedural economy verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. 2.3.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
Art. 62 bis cod. pen.
Vizio di motivazione in ordine all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. 2.5.
art. 131 bis cod. pen
Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
Vizio di motivazione in ordine all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P.
pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv.
Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Di Domenico
Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Di Domenico, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATUCCI SILVIO nato a ASCOLI PICENO il 26/02/1971 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; LI

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 23 ottobre 2020, con la quale Amatucci Silvio era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 624 cod. pen.

2. L'Amatucci, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. 2.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. 2.3. Vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. 2.4. Vizio di motivazione in ordine all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. 2.5. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto di condividere le motivazioni del Giudice di prime cure relativamente alla valutazione delle prove da cui emerge la penale responsabilità dell'imputato (in primis assume rilievo la corrispondenza tra le dichiarazioni dei testi che conducono al riconoscimento dell'imputato quale responsabile del furto).

Il motivo si sostanzia in una generica critica alle articolate motivazioni della Corte territoriale, proponendo una mera rilettura dei fatti e delle fonti di prova, inammissibile in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la reiterazione della medesima a breve distanza di tempo che è indice di abitualità del comportamento e l'esistenza di precedenti penali a carico dello stesso imputato.

Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen. L'imputato si limita a sminuire la portata dei dati fattuali descritti nella sentenza impugnata, ai quali tuttavia la Corte distrettuale, con adeguato apparato argomentativo, ha riconosciuto rilievo decisivo al fine di negare il beneficio richiesto. Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

In relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generi he_, invece, va osservato che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).AI fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello ha osservato che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenendo altresì conto dei precedenti penali di cui l'imputato risulta gravato, i quali rappresentano indice della sua propensione alla commissione di atti criminosi. Con riferimento all'ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza motivazionale circa il diniego della sospensione condizionale della pena, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087;

Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Di Domenico, Rv. 263534). Nel caso di specie, la Corte d'appello si è allineata ai predetti principi giurisprudenziali, al fine di negare il beneficio invocato, formulando una specifica prognosi, secondo cui il ricorrente non si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati, evidenziando i vari precedenti penali, lasciando così logicamente presupporre l'assenza di una volontà di rispettare le leggi penali.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa dell